Aiuti
al bed and breakfast
BORGO
HOTEL
Ovvero “Bed and breakfast”
A cura di Vito Aliquò
Voglio
dare qualche informazione e notizie utili della possibilità offerta dalla
Legge Regionale n. 32/2000, la quale concede contributi per l’avviamento
di attività di Bed and breakfast, definito comunemente “Borgo
hotel”, il quale non è altro che la possibilità di destinare parte
della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, per la
ricezione (alloggio e prima
colazione).
La
possibilità è interessante, non solo per i contributi finanziari
previsti, ma anche per la
possibilità
offerta dalla Legge di esercitare una attività senza alcuna iscrizione
alla Camera di Commercio o all’Ufficio IVA e pertanto semplicemente
dichiarando nel modello Unico quadro L., l’esercizio non comporta la
necessità di cambio di destinazione dell’immobile uso abitazione cui è
destinato.
Requisiti:
-
Adibire parte della
propria abitazione personale sia essa in proprietà o in affitto;
- Le
camere non possono essere più di tre con massimo n. 4 letti per camera:
- L’unità
immobiliare deve possedere i requisiti igienico
–
sanitari previsti per l’uso abitativo ed in particolare il Certificato
di Abitabilità;
-
L’esercizio dell’attività comporta esclusivamente l’obbligo di
comunicazione di inizio attività al comune e provincia competente. E’
altresì obbligatoria la comunicazione all’autoriutà di Pubblica
Sicurezza dei nominativi delle persone ospitate. I prezzi sono stabiliti
nei loro valori minimi e massimi dall’A.P.T.
Procedure
per aprire un “Bed and breakfast”:
In
possesso dei requisiti è sufficiente dare comunicazione al Comune ed alla
Provincia competenti per territorio ed all’Azienda Provinciale per
l’Incremento Turistico al fine di classificare l’esercizio. Alla
richiesta di classificazione alla A.A.P.T. occorre allegare:
-
Copia del Certificato di Abitabilità con annessa planimetria
dell’immobile;
-
Relazione Tecnica a firma di un tecnico abilitato con relative
attestazioni di rito;
- Dichiarazione circa l’obbligo di adibire l’immobile ad
abitazione principale.
Classificazione:
Il
servizio viene classificato ad una stella, se esiste una sola camera per
ospiti ed un bagno in comune; a due stelle se le camere sono due o tre ed
esiste un bagno riservato per gli ospiti; a tre stelle sé ogni camera
per gli ospiti ha un proprio bagno.
Benefici
economici:
La
Regione Sicilia prevede un contributo una tantum a fondo perduto nelle
seguenti misure:
a)
esercizio ad una stella fino ad un massimo di € 2.065 per posto
letto;
b)
esercizio a due stelle fino ad un massimo di € 2.582 a posto
letto;
c) esercizio a tre stelle fino ad un massimo di
€ 3.099 a
posto letto.
Per
una maggiore completezza si allega:
Legge
Reg. n. 32 /2000 ARTICOLO 88 modificato dalla Legge Reg. n. 6/2001 artr. 110.
- aiuti al bed and breakfast
1.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti
eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de
minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione
familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di
tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.
2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica
esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti
igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce
cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari
delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale
l'immobile medesimo.
5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella,
se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno
in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti
sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a
tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
6. L'esercizio di attività di alloggio e prima colazione non
necessita di iscrizione al registro esercenti il commercio ma di
comunicazione di inizio attività al comune e alla provincia competenti,
nonché di comunicazione alla provincia, nei termini usuali, di tutte le
informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini
dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente
pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.
7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine
della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla
classificazione della stessa nel numero di stelle confacente, stabilendo
altresì le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di
attività di alloggio e prima colazione, distinte per categorie.
8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche
temporanee.
9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime
fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio
IVA.
10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a
fondo perduto per l'esercizio di attività di alloggio e prima colazione
nelle seguenti misure:
a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a
posto letto;
b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto
letto;
c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto
letto.
11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento
alle dimensioni delle camere sono
quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1970, n. 1437.
12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate
con decreto assessoriale in riferimento agli esercizi alberghieri
rispettivamente a tre, due ed una stella.
13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari
degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un
quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze
annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a
garanzia dell'effettivo esercizio.
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