Aiuti al bed and breakfast

BORGO HOTEL

Ovvero “Bed and breakfast”    

   A cura di Vito Aliquò

Voglio dare qualche informazione e notizie utili della possibilità offerta dalla Legge Regionale n. 32/2000, la quale concede contributi per l’avviamento di attività di Bed and breakfast, definito comunemente “Borgo hotel”, il quale non è altro che la possibilità di destinare parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, per la ricezione  (alloggio e prima colazione).

La possibilità è interessante, non solo per i contributi finanziari previsti, ma anche per la

possibilità offerta dalla Legge di esercitare una attività senza alcuna iscrizione alla Camera di Commercio o all’Ufficio IVA e pertanto semplicemente dichiarando nel modello Unico quadro L., l’esercizio non comporta la necessità di cambio di destinazione dell’immobile uso abitazione cui è destinato.                                                                                                                           

Requisiti:
-
Adibire parte della propria abitazione personale sia essa in proprietà o in affitto;                          

 - Le camere non possono essere più di tre con massimo n. 4 letti per camera:                                  

 -  L’unità immobiliare deve possedere i requisiti igienico 

– sanitari previsti per l’uso abitativo ed in particolare il Certificato di Abitabilità;                                                                                                    

 - L’esercizio dell’attività comporta esclusivamente l’obbligo di comunicazione di inizio attività al comune e provincia competente. E’ altresì obbligatoria la comunicazione all’autoriutà di Pubblica Sicurezza dei nominativi delle persone ospitate. I prezzi sono stabiliti nei loro valori minimi e massimi dall’A.P.T.                                                                                                                  

 

Procedure per aprire un “Bed and breakfast”:                                                                               

 

 In possesso dei requisiti è sufficiente dare comunicazione al Comune ed alla Provincia competenti per territorio ed all’Azienda Provinciale per l’Incremento Turistico al fine di classificare l’esercizio. Alla richiesta di classificazione alla A.A.P.T. occorre allegare:                                           

- Copia del Certificato di Abitabilità con annessa planimetria dell’immobile;

- Relazione Tecnica a firma di un tecnico abilitato con relative attestazioni di rito;                                 

 - Dichiarazione circa l’obbligo di adibire l’immobile ad abitazione principale.

Classificazione:                                                                                                                                  

Il servizio viene classificato ad una stella, se esiste una sola camera per ospiti ed un bagno in comune; a due stelle se le camere sono due o tre ed esiste un bagno riservato per gli ospiti; a tre stelle sé ogni camera  per gli ospiti ha un proprio bagno.

Benefici economici:

La Regione Sicilia prevede un contributo una tantum a fondo perduto nelle seguenti misure:

a)       esercizio ad una stella fino ad un massimo di € 2.065 per posto letto;

b)       esercizio a due stelle fino ad un massimo di € 2.582 a posto letto;

        c)     esercizio a tre stelle fino ad un massimo di  € 3.099   a posto letto.                                  

Per una maggiore completezza si allega:

Legge Reg. n. 32 /2000 ARTICOLO 88 modificato dalla Legge Reg. n. 6/2001 artr. 110.    - aiuti al bed and breakfast                                                                         
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti "de minimis" ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.                                                                                                     
2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.                                                                                           
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.                                                                                                    
5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.                                                                                 
6. L'esercizio di attività di alloggio e prima colazione non necessita di iscrizione al registro esercenti il commercio ma di comunicazione di inizio attività al comune e alla provincia competenti, nonché di comunicazione alla provincia, nei termini usuali, di tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici.                                   
7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente, stabilendo altresì le tariffe minime e massime applicabili all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categorie.
8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.                                                                              
9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.                                                                                                        
10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per l'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure:
a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.
11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono 
quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.
12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate 
con decreto assessoriale in riferimento agli esercizi alberghieri 
rispettivamente a tre, due ed una stella.
13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

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